Decisione 9 luglio 1948 - 13 gennaio 1949, n. 3

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 9 luglio 1948 - 13 gennaio 1949, n. 3

sul ricorso da Presidente della Regione Siciliana contro il D. L. 15 dicembre 1947, n. 1419 concernente: « Di­sposizioni per il credito alle piccole e medie industrie

 

Presidente: SCAVONETTI; Estensore: SELVAGGI; P. M.: EULA. - Regione Siciliana (Avv.ti SALEMI, RUBINO) - Presidenza del Consiglio (Avv. St. LATOUR).

 

(omissis)

1) Le disposizioni degli artt. 11 e 14  del D.L. 1947, n. 1419, oggetto specifico del ricorso, aderiscono ad un complesso organico di norme regolatrici di speciali provvidenze per favorire il credito alle medie e piccole imprese industriali.

L'art. 1 con disposizioni di efficacia generale, istituisce presso la Banca nazionale del lavoro una «sezione speciale, con personalit giuridica. Il patrimonio della sezione costituito da un « fondo di garanzia di lire due miliardi, anticipati dal tesoro dello Stato, e da un «fondo di dotazione di L. 275 milioni, conferiti dallo Stato, dalla Banca nazionale del lavoro, dalla Cassa di risparmio e dall'Isti­tuto centrale delle banche popolari, per quote varie, salvi successivi aumenti (arti. 2 e 6).

La sezione esercita il credito utilizzando le disponibilit del fondo di dotazione ed eventualmente, ma sino al limite massimo di nove decimi, anche il fondo di garanzia. (art. 3).

Presso le sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono istituite «separate gestioni per le operazioni di credito speciale, se compiute « secondo le disposizioni del decreto stesso (art. 1). E presso le sezioni sono costituiti fondi di garanzia, rispettivamente di lire due miliardi e un miliardo « a copertura dei quali sono imputati gli introiti dipendenti dai finanziamenti concessi a nor­ma del D.L. 8 maggio 1947, nn. 440 e successive modificazioni (arti­colo 9). Le somme destinate al fondo di garanzia sono anticipate dal tesoro dello Stato in due rate uguali.

Particolari norme regolano anche la partecipazione di un rappre­sentante del tesoro ai comitati tecnici, il limite di concessione del credito ad ogni azienda e il funzionamento dei vari organi. Dispone l'art. 8 : «per quanto non previsto dal presente decreto, l'ordinamento e l'attivit della sezione del credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro saranno disciplinati con statuto da ap­provarsi sentito il Comitato interministeriale per il credito e il ri­sparmio, con decreto del Ministero per il tesoro e per le industrie e commercio, su proposta del comitato esecutivo della sezione.

2) In relazione a questo ordinamento, l'art. 11 prevede « la modificazione e l'approvazione degli statuti delle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia in conformit dell'art. 8 .

Questa disposizione oggetto della prima impugnazione, condi­zionata cos nelle deduzioni 2 luglio 1948: « il Governo regionale ri­tiene che con la norma in oggetto non si siano voluti mortificare i diritti statutari della Regione Siciliana, dovendo quel riferimento inten­dersi fatto col rispetto delle norme statutarie siciliane; ma, se cos non fosse, la disposizione sarebbe incostituzionale per violazione degli arti­coli 14 17 e 20 dello Statuto della Regione. Il primo riserva al po­tere dell'Assemblea regionale « l'ordinamento degli uffici e degli enti regionali tra i quali, soggiunge il ricorrente, deve intendersi compre­sa la sezione speciale di credito industriale del Banco di Sicilia, isti­tuita con l'art. 16 del D.L. 28 dicembre 1944, n. 415, con esclusiva competenza territoriale e assoluta autonomia patrimoniale; lart. 17 attribuisce alla competenza della Regione la disciplina del credito e, nei limiti stabiliti, comprenderebbe l'ordinamento della sezione, se lart. 14 non fosse applicabile. L'art. 20 riserva agli organi regionali potest amministrativa nelle materie specificate dagli artt. 14 e 17, condizionandone l'esercizio « soltanto alla esplicazione di una pre­ventiva potest legislativa . Avverte poi il ricorrente che non stato .approvato ancora uno statuto della sezione di credito industriale del Banco di Sicilia e quindi non si verifica il presupposto della modifica­zione.

Il Collegio ha considerato che, dal coordinamento degli artt. 8 e 11, risulta questa volont di legge: istituire separate gestioni per le operazioni di credito a favore delle medie e piccole imprese industriali presso le sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Ban­co di Sicilia; l'ordinamento e il funzionamento delle due sezioni de­vono essere regolati in relazione allo scopo specifico e all'ordinamento particolare del credito, che ha speciale destinazione ed disciplinato da un complesso di norme armonicamente collegate. Si debba appro­vare o modificare uno statuto della sezione industriale, necessario che norme particolari siano emanate per la gestione separata e per l'attuazione delle provvidenze eccezionali disposte dalla legge gene­rale. L'art. 11 non modifica le attribuzioni regionali statutarie, ma richiede che si proceda a modificazione ed approvazione dello statuto della sezione di credito « in relazione allo scopo . L'art. 8, designan­do il Ministro, con disposizione generale, non ha derogato alle norme costituzionali che per la Sicilia attribuiscono ad organi regionali il potere di approvazione per il Banco di Sicilia. Dichiara, pertanto, il collegio che, trattandosi di disciplina del credito, sia applicabile larti­colo 17 dello Statuto per la Regione Siciliana e il potere di approvazio­ne previsto dall'art. 11 per il credito speciale alle medie e piccole in­dustrie, cio per l'approvazione delle norme dello statuto della sezione di credito industriale del Banco di Sicilia, deve essere esercitato dall'organo regionale competente.

3) Dispone lart. 14 dello stesso D.L.: « le operazioni che sa­ranno effettuate dalla sezione per il credito alle medie e piccole indu­strie della Banca nazionale del lavoro, a norma del presente decreto e dello Statuto e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalit relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri, spettanti sia all'erario dello Stato, sia agli enti locali, ivi inclusa l'imposta di cui all'art. 11 dello ultimo comma del D.L. 19 ottobre 1944, n.. 348 all' infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali, che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura di L. 0,10 per ogni mille lire qualunque sia la loro scadenza. La sezione esente da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito. In compenso la sezione per il credito alle medie e piccole industrie corrisponder allerario una quota di abbonamento annuo in ragione di 10 centesimi per ogni 100 lire di capitale impiegato, accertato alla fine di ogni esercizio.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia per quanto hanno attinenza alle operazioni ed alle attivit cre­ditizie esercitate a norma del presente decreto

Il ricorrente ritiene che la disposizione dell'ultimo comma violi gli artt. 36 e segg. dello Statuto regionale siciliano concernenti la po­test tributaria, essendo state concesse esenzioni nell'ambito della Re­gione. Ha poi spiegato nelle deduzioni del 2 luglio 1948 che lo Statuto non prevede « alcuna possibilit di ingerenza dello Stato per ci che attiene ai tributi della Regione, essendosi lo Stato riservato sol­tanto le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto ; e, per altro, « tutte le esenzioni che coll'impugnata norma si volevano concedere erano gi state concesse per le operazioni di

credito industriale della speciale sezione sin dal 1946 e precisamente con D.L. 27 giugno 1946, n. 63 ­

Ha considerato il Collegio che le esenzioni stabilite dall'art. 14 allo scopo di favorire in misura particolare il credito alle medie e pic­cole industrie, fanno parte di un complesso di norme che disciplinano provvidenze speciali eccezionali e tendono ad uno scopo di interesse generale. Essendo fuori di contestazione l'applicazione di questo com­plesso di norme nella Regione Siciliana, non si pu disconoscere la efficacia anche delle disposizioni di eccezione, limitate a determinate operazioni e destinate allo scopo di favorirne l'attuazione, salvo op­portune norme di coordinamento se esenzioni diverse fossero gi sta­bilite per le operazioni che si compiono in applicazione del D. 1947, n. 1419. Rileva inoltre il Collegio che i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Siciliana sono disciplinati provvisoriamente dal decreto legislativo 30 aprile 1948, n. 507, il quale all'art. 7 stabilisce che rimane « salvo ed impregiudicato quanto potr essere statuito per la disciplina definitiva dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Siciliana . Soggiunge l'art. 8 che le operazioni di conguaglio finale avranno luogo­ sulla base dello Statuto della Regione Siciliana e delle relative norme di attuazione dopo il passaggio dei servizi e del personale alla Regio­ne stessa .

 

P. Q. M.

 

L'Alta Corte respinge la impugnativa proposta dal Presidente re­gionale avverso il D.L.P. 15 dicembre 1947, n. 1419 (artt. 11 e 14) sul credito alle medie e piccole industrie.