Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 9 luglio
1948 - 13 gennaio 1949, n. 3
sul ricorso da Presidente della Regione Siciliana contro
il D. L. 15 dicembre 1947, n. 1419 concernente: « Disposizioni per il credito
alle piccole e medie industrie
Presidente: SCAVONETTI; Estensore: SELVAGGI; P. M.: EULA. - Regione Siciliana (Avv.ti SALEMI, RUBINO) - Presidenza del Consiglio (Avv. St. LATOUR).
(omissis)
1) Le disposizioni degli artt. 11 e 14 del D.L. 1947, n. 1419, oggetto specifico del ricorso, aderiscono ad un complesso organico di norme regolatrici di speciali provvidenze per favorire il credito alle medie e piccole imprese industriali.
L'art. 1 con disposizioni di efficacia generale, istituisce presso
La sezione esercita il credito utilizzando le disponibilit del fondo di dotazione ed eventualmente, ma sino al limite massimo di nove decimi, anche il fondo di garanzia. (art. 3).
Presso le sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono istituite «separate gestioni per le operazioni di credito speciale, se compiute « secondo le disposizioni del decreto stesso (art. 1). E presso le sezioni sono costituiti fondi di garanzia, rispettivamente di lire due miliardi e un miliardo « a copertura dei quali sono imputati gli introiti dipendenti dai finanziamenti concessi a norma del D.L. 8 maggio 1947, nn. 440 e successive modificazioni (articolo 9). Le somme destinate al fondo di garanzia sono anticipate dal tesoro dello Stato in due rate uguali.
Particolari norme regolano anche la partecipazione di un rappresentante del tesoro ai comitati tecnici, il limite di concessione del credito ad ogni azienda e il funzionamento dei vari organi. Dispone l'art. 8 : «per quanto non previsto dal presente decreto, l'ordinamento e l'attivit della sezione del credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro saranno disciplinati con statuto da approvarsi sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con decreto del Ministero per il tesoro e per le industrie e commercio, su proposta del comitato esecutivo della sezione.
2) In relazione a questo ordinamento, l'art. 11 prevede « la modificazione e l'approvazione degli statuti delle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia in conformit dell'art. 8 .
Questa disposizione oggetto della prima impugnazione, condizionata cos nelle deduzioni 2 luglio 1948: « il Governo regionale ritiene che con la norma in oggetto non si siano voluti mortificare i diritti statutari della Regione Siciliana, dovendo quel riferimento intendersi fatto col rispetto delle norme statutarie siciliane; ma, se cos non fosse, la disposizione sarebbe incostituzionale per violazione degli articoli 14 17 e 20 dello Statuto della Regione. Il primo riserva al potere dell'Assemblea regionale « l'ordinamento degli uffici e degli enti regionali tra i quali, soggiunge il ricorrente, deve intendersi compresa la sezione speciale di credito industriale del Banco di Sicilia, istituita con l'art. 16 del D.L. 28 dicembre 1944, n. 415, con esclusiva competenza territoriale e assoluta autonomia patrimoniale; lart. 17 attribuisce alla competenza della Regione la disciplina del credito e, nei limiti stabiliti, comprenderebbe l'ordinamento della sezione, se lart. 14 non fosse applicabile. L'art. 20 riserva agli organi regionali potest amministrativa nelle materie specificate dagli artt. 14 e 17, condizionandone l'esercizio « soltanto alla esplicazione di una preventiva potest legislativa . Avverte poi il ricorrente che non stato .approvato ancora uno statuto della sezione di credito industriale del Banco di Sicilia e quindi non si verifica il presupposto della modificazione.
Il Collegio ha considerato che, dal coordinamento degli artt. 8 e 11,
risulta questa volont di legge: istituire separate gestioni per le
operazioni di credito a favore delle medie e piccole imprese industriali presso
le sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia;
l'ordinamento e il funzionamento delle due sezioni devono essere regolati in
relazione allo scopo specifico e all'ordinamento particolare del credito, che
ha speciale destinazione ed disciplinato da un complesso di norme
armonicamente collegate. Si debba approvare o modificare uno statuto della
sezione industriale, necessario che norme particolari siano emanate per la
gestione separata e per l'attuazione delle provvidenze eccezionali disposte
dalla legge generale. L'art. 11 non modifica le attribuzioni regionali
statutarie, ma richiede che si proceda a modificazione ed approvazione dello
statuto della sezione di credito « in relazione allo scopo . L'art. 8,
designando il Ministro, con disposizione generale, non ha derogato alle norme
costituzionali che per
3) Dispone lart. 14 dello stesso D.L.: « le operazioni che saranno effettuate dalla sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, a norma del presente decreto e dello Statuto e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalit relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri, spettanti sia all'erario dello Stato, sia agli enti locali, ivi inclusa l'imposta di cui all'art. 11 dello ultimo comma del D.L. 19 ottobre 1944, n.. 348 all' infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali, che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura di L. 0,10 per ogni mille lire qualunque sia la loro scadenza. La sezione esente da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito. In compenso la sezione per il credito alle medie e piccole industrie corrisponder allerario una quota di abbonamento annuo in ragione di 10 centesimi per ogni 100 lire di capitale impiegato, accertato alla fine di ogni esercizio.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle
sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia per quanto hanno attinenza alle operazioni ed
alle attivit creditizie esercitate a norma del presente decreto
Il ricorrente ritiene che la disposizione dell'ultimo comma violi gli artt. 36 e segg. dello Statuto regionale siciliano concernenti la potest tributaria, essendo state concesse esenzioni nell'ambito della Regione. Ha poi spiegato nelle deduzioni del 2 luglio 1948 che lo Statuto non prevede « alcuna possibilit di ingerenza dello Stato per ci che attiene ai tributi della Regione, essendosi lo Stato riservato soltanto le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto ; e, per altro, « tutte le esenzioni che coll'impugnata norma si volevano concedere erano gi state concesse per le operazioni di
credito industriale della speciale sezione sin dal 1946 e precisamente con D.L. 27 giugno 1946, n. 63
Ha considerato il Collegio che le esenzioni stabilite dall'art. 14 allo
scopo di favorire in misura particolare il credito alle medie e piccole
industrie, fanno parte di un complesso di norme che disciplinano provvidenze speciali
eccezionali e tendono ad uno scopo di interesse generale. Essendo fuori di
contestazione l'applicazione di questo complesso di norme nella Regione
Siciliana, non si pu disconoscere la efficacia anche delle disposizioni di
eccezione, limitate a determinate operazioni e destinate allo scopo di
favorirne l'attuazione, salvo opportune norme di coordinamento se esenzioni
diverse fossero gi stabilite per le operazioni che si compiono in
applicazione del D. 1947, n. 1419. Rileva inoltre il Collegio che i rapporti
finanziari tra lo Stato e
P. Q. M.
L'Alta Corte respinge la impugnativa proposta dal Presidente regionale avverso il D.L.P. 15 dicembre 1947, n. 1419 (artt. 11 e 14) sul credito alle medie e piccole industrie.